Anticipo Fatture - Novità introdotte dalla legge di stabilita 2015: Split Payment
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 23 gennaio 2015, attuativo della disciplina sullo “Split Payment”, il meccanismo
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed in vigore del 1° gennaio che impone alle Pubbliche
Amministrazioni di versare direttamente all'erario l'IVA addebitata loro dai fornitori.
La modifica normativa si inserisce nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni
di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1°
gennaio 2015 l’imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo).
I fornitori della P.A. dovranno emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte, nei confronti
dell’Ente Pubblico addebitando l’IVA a titolo di rivalsa, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti”
e registrandola ma senza computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima fattura, che
dunque non andrà calcolata nella liquidazione periodica. L’Ente Pubblico effettuerà poi due distinti
pagamenti, uno verso il fornitore corrispondendo l’importo al netto dell’IVA, e l’altro all’Erario per
l’imposta.
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina in esame:
a) i lavoratori autonomi (professionisti) che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo
d’imposta sul reddito”;
b) i fornitori che effettuano operazioni soggette al meccanismo del reverse charge (es: acquisti intra-UE di
beni, prestazioni di subappalto rese nel settore edile); in pratica, laddove l’operazione rientri in una delle
fattispecie del reverse, quest’ultimo prevale rispetto al nuovo Split Payment.
Il suddetto meccanismo, inoltre, non interessa le operazioni per le quali il cedente/prestatore applica un
regime speciale IVA (es: regime del margine beni usati, agenzie di viaggio). Pertanto lo Split Payment non
trova applicazione per le operazioni assoggettate ai regimi speciali Iva che:
non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura;
dispongono l’assolvimento dell’Iva secondo “regole proprie”.
La mancata indicazione dell’IVA determina l’impossibilità per l’Ente Pubblico di trattenere l’imposta dovuta.
In conseguenza di ciò, in attesa degli opportuni adeguamenti delle schede prodotto e della normativa
interna di riferimento, tutti gli anticipi o le cessioni di credito di questa natura relativi a operazioni
fatturate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2015 per le quali l'imposta sia
divenuta esigibile successivamente a tale data, potranno essere deliberate in sede di concessione ed
effettuate considerando l’importo massimo anticipabile pari al 100% del solo imponibile, esclusa l’IVA.
Nota:
Con la circolare n. 1/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito
all’individuazione del perimetro applicativo dello Split Payment, nonché sulle modalità di correzione (senza
applicazione di sanzioni) per le eventuali violazioni commesse.
La circolare identifica le seguenti amministrazioni pubbliche come destinatarie, in presenza degli altri
requisiti previsti, della disciplina in oggetto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31 TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs.
n.267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);
Camere di Commercio e istituti universitari;
ASL ed enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza
ospedaliera);
Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
Enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Viene confermato che il meccanismo dello Split Payment non è applicabile per le operazioni effettuate nei
confronti degli Enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito
imprescindibile, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici
economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della
produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti:
gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative
indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM), l’ARBA, l’ACI, l’ARAN, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INAIL e
l’IPSO.